Ci informa sul nome del prodotto e sull’identità del produttore, dichiara gli ingredienti e la tabella nutrizionale, le modalità e i tempi di conservazione ideali e ci fornisce altre importanti informazioni.
Impariamo quindi a leggerla, con l’aiuto di un’etichetta esemplificativa.
Ai sensi del Regolamento europeo relativo all’etichettatura dei prodotti alimentari (Regolamento UE 1169/2011), le confezioni dei gelati devono riportare le seguenti informazioni obbligatorie:
A. Denominazione dell’alimento – descrive il tipo di gelato e il gusto. Non esistendo una legge dello Stato sul gelato, le aziende che aderiscono all’IGI definiscono la denominazione sulla base dei requisiti compositivi previsti dal Codice di Autodisciplina IGI.
B. Elenco degli ingredienti – indica i componenti del gelato, elencati in ordine ponderale decrescente. Da questo elenco il consumatore potrà quindi capire se il prodotto contiene eventuali ingredienti allergenici, eve
ntuali additivi, coloranti, ecc..
C. Il nome o la ragione sociale e l’indirizzo del produttore, del confezionatore o del venditore
D. Condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego – indica le modalità di conservazione più idonee al prodotto.
E. Termine minimo di conservazione – cioè la data fino alla quale il prodotto conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione. Dal 13 dicembre 2014 sarà obbligatoria anche su tutti i gelati venduti singolarmente.
F. Lotto – indicazione obbligatoria ai fini della rintracciabilità.
G. Quantità netta dell’alimento – Indica la quantità del prodotto al netto dell’imballaggio. In Italia la quantità per i gelati deve essere espressa grammi e coerentemente il prezzo viene espresso anche come prezzo/kg. Quindi ribadiamo che in Italia l’aria, necessaria nel gelato per una ottimale resa organolettica, non si paga! L’indicazione del volume (ml), talvolta presente sulle confezioni in aggiunta ai grammi, deriva dalla normativa vigente negli altri Paesi Europei.
Possono, inoltre, essere presenti le seguenti indicazioni facoltative:
H. Dichiarazione nutrizionale – fornisce informazioni circa il valore energetico e i principali nutrienti del prodotto. Dal 13 dicembre 2014, per chi già riporta la tabella nutrizionale, dovrà indicare almeno i sette elementi (energia, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine, sale) nell’ordine previsto dal regolamento. Dal 13 dicembre 2016 la tabella nutrizionale diventerà definitivamente obbligatoria. Le industrie gelatiere che aderiscono al Codice di Autodisciplina IGI hanno deciso spontaneamente, già da molti anni, di riportare le informazioni nutrizionali sulle confezioni, per rispondere all’esigenza crescente da parte del consumatore di conoscere il valore nutritivo di ciò che mangia, essendo il gelato un alimento importante nell’ambito del regime alimentare giornaliero.
I. % delle Assunzioni di Riferimento – indicano quanto (%) una porzione di gelato contribuisce al fabbisogno medio giornaliero raccomandato per un adulto medio (assunzioni di riferimento) di energia ed eventualmente anche di nutrienti.